Art. Nell’ambito delle zone asservite agli stabilimenti è vietato spogliarsi all’esterno delle cabine e degli spogliatoi
Art. Gli abbonamenti relativi alla presente ordinanza sono personali e non cedibili
Art. E’ vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, ecc… la fascia di arenile avente profondità di 5 (cinque) mt. dalla battigia, destinata al libero transito, senza facoltà di permanenza.